Referendum 3/6/2012 Piemonte


In questa pagina  diamo una sintetica  cronistoria  del referendum piemontese fino alla sua declaratoria di legittimità il 29/12/2010.
Per ciò che invece riguarda  "i giorni nostri ",  quindi  tutto ciò che può  fare opinione  spingendo le persone a venire alle urne e barrare sul "Sì",  è in allestimento il sito  www.referendumcaccia.it  . Pubblicizzatelo affinchè esso possa svolgere la sua funzione di propaganda "specifica" a questa importante consultazione popolare.



storia del Referendum . Correva l'anno 1987


 *******

COMITATO PROMOTORE PER IL REFERENDUM REGIONALE CONTRO LA CACCIA
c/o  Pro Natura – Via Pastrengo 13 – 10128 Torino
Tel. 011 5096618  / Cell. 348 4991623

CRONISTORIA DEL REFERENDUM

Nella primavera-estate del 1987 vengono raccolte circa 60.000 firme in calce alla richiesta di un referendum regionale che chiede l’abrogazione di alcuni articoli della L.R. 60/79, la normativa allora vigente in materia di caccia.

Nel 1988 la Regione Piemonte (d’ora in avanti “Regione”) dichiara la richiesta ammissibile, ma, subito dopo, vara una nuova normativa, la L.R. 22/1988, e, conseguentemente, dichiara, con DPGR n. 3258/1988, la cessazione delle operazioni referendarie, essendo mutata la norma oggetto di consultazione. Da notare che la nuova legge recepisce solo in piccola parte le richieste del quesito referendario (ad esempio le specie cacciabili sono ancora 29, a fronte delle 4 previste dal quesito).

Il Comitato promotore (d’ora in avanti “Comitato”) impugna il provvedimento davanti al TAR Piemonte, ma questo si definiva incompetente, vertendo l’oggetto della domanda sulla lesione di un diritto soggettivo, ed essendo pertanto competente il giudice ordinario.

Il Comitato iniziava pertanto una battaglia legale che transita attraverso tre gradi di giudizio davanti al Giudice ordinario e che dura dal 1999 al 2002. Il Tribunale di Torino rigetta la domanda del Comitato. La Corte d’Appello di Torino, invece, in riforma del primo grado, annulla il DPGR in quanto non era stata prevista una comparazione tra la nuova legge e quella precedente: pertanto non era stato possibile valutare se le istanze dei promotori fossero state accolte o meno. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della Regione e, pertanto, confermava il disposto della pronuncia della Corte d’Appello.

La Regione, allora, nomina una Commissione, presieduta dal Prof. Sergio Vinciguerra, affinché valuti se la nuova disciplina aveva o meno recepito le istanze referendarie. Questa concludeva i suoi lavori con esito positivo.

Con conseguente DPGR n. 89/2002, la Regione dichiara nuovamente l’annullamento delle operazioni referendarie.

Il Comitato allora ricorre al TAR Piemonte con due distinti ricorsi, uno con cui chiede il giudizio d’ottemperanza sulla decisione della Corte d’Appello, e l’altro con cui chiede l’annullamento del DPGR 89/2002. Le domande vengono ambedue respinte, la prima in quanto inammissibile per cessazione della materia del contendere, la seconda per difetto di giurisdizione, trattandosi di materia di competenza del giudice ordinario. La prima sentenza viene ricorsa in Consiglio di Stato, che conferma però la sentenza del TAR. Piemonte.

Nel 2006 il Comitato iniziava la causa davanti al Tribunale di Torino per ottenere l’annullamento del DPGR n. 89/2002.

Il 5 settembre 2008, con sentenza n. 6156, il Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile (giudice Paola Ferrero) accoglie le istanze dei promotori il referendum e riconosce il loro pieno diritto alla prosecuzione del processo referendario.

Il 29 dicembre 2010, con sentenza n. 1986, La Corte d’Appello di Torino respinge il ricorso presentato dalla Regione Piemonte contro la sentenza di primo grado e ribadisce la legittimità della richiesta referendaria.

Torino, 15 febbraio 2011


***********************************

COMITATO PROMOTORE PER IL REFERENDUM REGIONALE CONTRO LA CACCIA
c/o  Pro Natura – Via Pastrengo 13 – 10128 Torino
Tel. 011 5096618  / Cell. 348 4991623



COSA STABILISCE LA SENTENZA

La sentenza n. 1896/10 del 29 dicembre 2010 della Corte di appello di Torino, confermando sostanzialmente la pronuncia di primo grado del Tribunale di Torino, ha sancito la sussistenza del diritto soggettivo del Comitato promotore del referendum all’espletamento della procedura referendaria, illegittimamente interrotta dalla Regione Piemonte.

Nell’alveo della giurisprudenza della Corte costituzionale, la sentenza osserva preliminarmente come, in caso di sopravvenienza di una nuova disciplina, che non modifichi in modo sostanziale i contenuti normativi essenziali delle disposizioni oggetto della richiesta referendaria, “la sottoposizione della nuova legge al voto popolare, qualora essa introduca modificazioni formali o di dettaglio”, oltre a corrispondere alle intenzioni del Comitato promotore, “rappresenta la strada costituzionalmente obbligata per conciliare – nell’ambito del procedimento referendario – la permanente potestà legislativa delle Camere con la garanzia dell’istituto del referendum abrogativo”.

A tal riguardo, la Corte riconosce come l’intendimento dei promotori fosse quello non già di conseguire l’integrale abrogazione della legge sulla caccia, bensì quello, più limitato, di introdurre soltanto alcune – per quanto significative – restrizioni all’esercizio dell’attività venatoria sul territorio regionale. In virtù di tale fondamentale constatazione, la sentenza disattende l’argomento difensivo adombrato dalla Regione Piemonte, a detta della quale la consultazione referendaria sarebbe stata tesa ad impedire lo svolgimento di un’attività (quella venatoria) senza dubbio consentita dalla vigente legislazione nazionale.

Poste siffatte premesse, la Corte nega l’asserito carattere innovativo della l. 70/96, rilevando che non solamente gli specifici contenuti normativi delle singole disposizioni, ma, altresì, gli stessi principi ispiratori della nuova e della previgente disciplina, non risultano essere stati oggetto di significative modificazioni. Tanto la normativa attuale, quanto quella abrogata, si pongono come obiettivo la tutela della fauna selvatica, dettando, a tal fine, un’articolata disciplina dell’attività venatoria, che, pur rivelandosi più restrittiva nelle previsioni della nuova legge di quanto non avvenisse in passato, evidenzia una sostanziale continuità, per principi informatori, strumenti giuridici adottati e finalità perseguite, fra antica e recente legislazione.

In esito ad approfondita disamina, da un lato, delle disposizioni della nuova e della precedente normativa e, dall’altro, dei quesiti proposti, la Corte perviene alla conclusione che siano tuttora attuali e, dunque, trasferibili sulle corrispondenti previsioni della vigente legge, le richieste referendarie relative a:
  • riduzione delle specie cacciabili;
  • divieto di caccia nella giornata di domenica;
  • eliminazione delle esenzioni al divieto di caccia sui terreni innevati;
  • abolizione del regime privilegiato riconosciuto alle aziende private di caccia.
Preme osservare come la sentenza, nel giungere a dette conclusioni, rifiuti categoricamente di prendere in considerazione argomenti di ordine lato sensu politico (ingenti costi della consultazione referendaria, possibile difficoltà a raggiungere il quorum, scarso interesse dei quesiti), cui la Regione Piemonte aveva in buona parte affidato le proprie speranze di sovvertire l’esito del giudizio di primo grado. La Corte è ferma nell’osservare, a tal proposito, come oggetto del giudizio non sia “l’opportunità o la convenienza del quesito referendario in rapporto all’attuazione dei vari e complessi interessi in gioco (aspetti la cui valutazione compete unicamente ai cittadini elettori)”, non spettando evidentemente al giudice “di valutare le conseguenze (in termini di politica legislativa) dell’eventuale accoglimento del quesito referendario abrogativo alla luce dei complessivi valori recepiti dall’ordinamento”, in quanto il thema decidendum devolutole risulta del tutto “avulso da ogni considerazione di incidenza economica ovvero politica (nel senso della opportunità o rispondenza dell’iniziativa referendaria all’interesse pubblico) che si ponga a valle dell’iniziativa stessa”.

Particolarmente significativo, a tal riguardo, è, poi, il riconoscimento del rilievo costituzionale del diritto dei promotori del referendum all’espletamento della procedura referendaria, “in conformità al dato costituzionale, nonché alla legge statale e regionale, che ravvisa nell’istituto referendario un primario strumento di partecipazione democratica dei cittadini al processo di formazione legislativa”. Donde l’impossibilità, così per lo Stato e le Regioni, come per il giudice, di “negare tale diritto in ragione dei costi economici – se non addirittura degli sprechi – indotti dall’iniziativa; men che meno, una simile valutazione potrebbe essere fatta sulla scorta di considerazioni del tutto opinabili e per lo più di tipo prognostico (il disinteresse degli elettori per la materia, il verosimile mancato raggiungimento del quorum, la sussistenza nell’ambito del bilancio regionale di altre e preminenti esigenze di cassa, la difficoltà di percezione del significato dei quesiti da parte del grande pubblico, ecc.)”, argomenti tutti vanamente prospettati nel corso del giudizio dalla difesa regionale.

La tesi difensiva della Regione Piemonte viene, dunque, dalla sentenza della Corte, perentoriamente confutata. Pieno riconoscimento ottiene, invece, l’inviolabile (ma, di fatto, per tanto tempo violato) diritto dei cittadini piemontesi ad esprimere, attraverso il più importante (se non l’unico) istituto di democrazia diretta previsto dall’ordinamento (il referendum), il proprio libero convincimento in merito ai quesiti, a suo tempo proposti dal Comitato promotore, sul tema della caccia.

La sentenza, pur accogliendo pressoché integralmente le ragioni del Comitato promotore del referendum, non ravvisa, peraltro, gli estremi per la condanna della Regione Piemonte al risarcimento del danno sofferto dagli stessi promotori, per l’ormai ultraventennale ritardo nello svolgimento della procedura referendaria. A giudizio della Corte, infatti, non sarebbero individuabili specifici profili di colpevolezza nell’operato (comunque illegittimo, sul piano obiettivo) dei funzionari e, in genere, delle istituzioni regionali, tesi discutibile ma che, in ogni caso, non offusca il nitore di una decisione, quale quella in commento, cui va innegabilmente riconosciuto il merito di aver reso finalmente giustizia alle ragioni del Comitato promotore, vistosi per oltre ventitré anni conculcare l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.


Torino, 15 febbraio 2011

***********************************************
COMITATO PROMOTORE PER IL REFERENDUM REGIONALE CONTRO LA CACCIA
c/o  Pro Natura – Via Pastrengo 13 – 10128 Torino

Tel. 011 5096618  / Cell. 348 4991623

COSA CHIEDE IL REFERENDUM REGIONALE SULLA CACCIA


Il referendum non chiede l’abolizione della caccia. Non era possibile richiedere con un referendum regionale l’abolizione di una attività prevista da una legge regionale. Ne chiede però un sostanziale ridimensionamento, fatte salve le esigenze dei settori produttivi che potrebbero subire contraccolpi negativi da una presenza squilibrata di fauna selvatica sul territorio. I più importanti aspetti del quesito referendario sono i seguenti.

Limitazione al numero delle specie cacciabili. Il quesito prevede che rimangano cacciabili solo più quattro specie: lepre, fagiano, cinghiale e colino della Virginia (una specie di origine esotica introdotta ad esclusivi fini venatori, la quale, nel frattempo, è però stata inserita nell’elenco di quelle protette a livello comunitario e quindi depennata anche a livello regionale). Rimarrebbero quindi tre sole specie cacciabili. Da notare che, rispetto alla legge vigente nel 1988, il referendum chiede la protezione di 37 specie. Di queste, ben 25 sono oggi ancora cacciabili. Queste sono:
Uccelli (17 specie)                               Mammiferi (8 specie)
quaglia (Coturnix coturnix)                   coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
tortora (Streptopeia turtur)                   muflone (Ovis musimon)
beccaccia (Scolopax rusticola)             lepre bianca (Lepus timidus)
beccaccino (Gallinago gallinago)           volpe (Vulpes vulpes)
pernice rossa (Alectoris rufa)               camoscio (Rupicapra rupicapra)
starna (Perdix perdix)                         capriolo (Capreolus capreolus)
cesena (Turdus pilaris)                        cervo (Cervus elaphus
tordo bottaccio (Turdus philomelos)   daino (Dama dama
tordo sassello (Turdus iliacus)
germano reale (Anas platyrhynchos)
colombaccio (Columba palumbus)
cornacchia nera (Corvus corone)
cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
gazza (Pica pica)
pernice bianca (Lagopus mutus)
fagiano di monte (Tetrao tetrix)
coturnice (Alectoris graeca)
Da notare ancora che il quesito referendario continua a prevedere la possibilità di intervenire con abbattimenti di controllo laddove l’eccessiva presenza di fauna selvatica comporti danni alle attività agricole.

Divieto di caccia nella giornata di domenica. Scelta legata soprattutto alla necessità di evitare situazioni di pericolo per tutti i frequentatori dell’ambiente “disarmati” (escursionisti, agricoltori, cercatori di funghi, ecc.). Oggi la caccia è permessa solo per alcuni giorni della settimana, ma la domenica è sempre tra questi.

Divieto di cacciare su terreno coperto da neve. Già oggi è così: sono tuttavia previste numerose eccezioni (ad esempio la caccia alla volpe, agli ungulati e alla tipica fauna alpina) che il quesito vorrebbe invece eliminare.

Limitazione ai privilegi concessi alle aziende faunistico-venatorie. Di fatto, nelle ex riserve private di caccia si possono abbattere animali in numero molto maggiore rispetto al territorio libero, non dovendosi applicare i limiti di carniere per molte specie. Il referendum vuole abolire questo privilegio per chi può permettersi di andare a caccia in strutture private.

Torino, 15 febbraio 2011

:*************************


Nessun commento: